giovedì 8 maggio 2014

D.Lgs. 26/2014, vivisezione. Appunti (e disappunto)

Il D. Lgs. n. 26 del 4-3-2014 riguarda la "attuazione della Direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici". A parte il contenuto che ci pare esorbitante e ridondante, abbiamo notato tanti, troppi ricorsi ad eccezioni, deroghe... insomma, "scappatoie" e vantaggi solo per i vivisettori!
A differenza di altri, che hanno accolto come "meno peggio" o "il meglio che si poteva fare" questo decreto (come già la direttiva cui si riferisce), a noi questa legge non sta bene (chiaramente, a noi piacerebbe solo ed esclusivamente l'abolizione definitiva completa e totale di ogni esperimento su animali).
Vi offriamo qualche appunto dalla lettura del (lungo) testo che trovate qui.

art.1 vieta tante cose nei vari commi "a meno che", "ad eccezione" e, stranamente, al comma 6 specifica che si applica sui prodotti cosmetici.

art. 2 elenco dei casi esclusi dalla disciplina  es. aziende agricole, cliniche veterinarie ecc.

art. 5 no test per uso bellico; no test Lethal Dose 50 e Lethal Concentrazione 50 salvo i casi in cui sia obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali ed internazionali; no test su produzione di anticorpi monoclonali con induzione di ascite qualora esistano altri metodi e non risulti obbligatorio da legislazioni e farmacopee nazionali ed internazionali; no test su sostanza d'abuso, no xenotrapianti, no didattica salvo università veterinarie.

art. 7 vietato uso di primati e di specie in via di estinzione salvo che in via eccezionale è autorizzato l'impiego di primati in via di estinzione, escluso le scimmie antropomorfe, quando è scientificamente provata la necessità---

art. 9 vietato impiego di animali prelevati allo stato selvatico ma il Ministero può autorizzare.

art. 10 i primati non umani possono essere utilizzati se discendono da soggetti in cattività o se provengono da colonie autosufficienti- consentito l'allevamento di animali geneticamente modificati.
comma 5 no allevamento di cani-gatti-primati non umani sul territorio nazionale destinati alla vivisezione

ART. 11 vietato utilizzo di randagi, di animali provenienti da canili o rifugi nonché di animali selvatici delle specie domestiche ma il Ministero può autorizzare.

art. 14 vietato uso che non prevede anestesia fatto salvo.....

art. 16 riutilizzo, ossia la 4R

In merito alla Direttiva Europea, rinviamo al commento da noi fatto al momento della sua approvazione (2010), disponibile sul nostro sito.

Consigliamo anche di leggere l'articolo di Andrea Signorelli "La beffa della legge antivivisezione che consente morti crudeli" (11/04/2014)


UNA Cremona (Uomo-Natura-Animali)