venerdì 17 agosto 2018

Il mare muore per colpa dell'allevamento

«L’anossia» uccide il mare Adriatico, colpa dell’azoto che gli allevatori riversano nei fondali

La ragione del sovraccarico di azoto è la presenza lungo il bacino del Po della cosiddetta «food valley» italiana: ilgran numero di allevamenti intensivi di bovini a Reggio Emilia, o nella concentrazione di allevamenti intensivi di suini a Brescia e Cremona

Legge Maltrattamenti: uno sbaglio annunciato

Legge Maltrattamenti: uno sbaglio annunciato

Correva l’anno 2003/2004. Anche il Movimento UNA (a livello nazionale e locale) si espresse sul dibattito circa la modifica dell’art. 727 del Codice Penale attuata tramite la Legge 189/2004. Legge della quale oggi da più parti (e per fortuna!) si chiede una sostanziale revisione, non essendo assolutamente soddisfacente per assicurare giustizia e tutela agli animali. Noi non possiamo che essere d’accordo dal momento che, insieme a diverse altre associazioni (come si può leggere nei vecchi comunicati stampa di seguito riportati), avevamo già espresso non poche criticità e chiare negatività di alcuni cambiamenti introdotti con quella modifica.
Non resta che sperare (e lavorare) perché si possa rimediare oggi ai danni fatti 14 anni fa non ascoltando associazioni che sapevano quello che dicevano.
UNA CREMONA ONLUS

***1*** 1 marzo 2003 - Comunicato Stampa Amare considerazioni del Movimento U.N.A. in merito alle modifiche all'articolo 727. "Non siamo soddisfatti del nuovo testo della proposta per la modifica dell'art. 727 in materia di maltrattamenti animale, - afferma Ebe Dalle Fabbriche, Presidente del Movimento UNA e prosegue - Diversi punti lasciano perplessità altri determinano addirittura un passo indietro. Non è sufficiente sapere che ora è prevista la reclusione: basta leggere il testo per capire che occorre apportare delle modifiche". L'inaugurazione a Roma, della Campagna Attenti all'Uomo il 20 Luglio del 2000, insieme a Marina Morgan, ha segnato una data importante per l'animalismo italiano. La campagna nazionale del Movimento UNA e del Coordinamento Nazionale di Associazioni Animaliste, si proponeva come obiettivo di allineare l'Italia ad altri Paesi europei, dove i maltrattamenti sugli animali sono puniti anche con la reclusione, pur consapevoli delle difficoltà che avremmo dovuto affrontare. Le date nazionali periodiche, organizzate nell'ambito, insieme a un lavoro incessante svoltosi durante questi anni, hanno creato una massima diffusione e sensibilizzazione capillare e costante. Le associazioni animaliste che vi hanno aderito hanno lavorato in maniera esemplare e instancabile, così come i singoli cittadini che hanno raccolto firme autonomamente e contribuito a diffondere l'idea e l'esigenza di una tutela maggiore nei confronti degli animali. Le adesioni sono state sorprendenti, segno inequivocabile di una ormai matura consapevolezza dei diritti degli animali a livello politico e sociale. Ci sentiamo in dovere a questo punto, proprio per gli impegni presi con i 600.00 cittadini che hanno firmato, di esprimere apertamente perplessità e rendere note alcune delle nostre osservazioni, frutto di un'attenta analisi del il testo unificato delle proposte di legge a tutela degli animali, recentemente approvato alla Camera. Le legittime attese, nutrite dalle associazioni animaliste e da quanti, semplici cittadini o studiosi, si attendevano una modifica che fosse espressione di un più elevato senso di civiltà, sono state, solo in minima parte soddisfatte. Con la collaborazione dei nostri legali abbiamo potuto analizzare attentamente il testo approvato alla Camera ed esprimere complessivamente un parere non propriamente favorevole. Dal punto di vista tecnico giuridico il testo è stato definito criticabile, con alcuni aspetti veramente pessimi, che sembrano cozzare contro principi cardine del diritto penale sanciti nella costituzione. Ad esempio, per quanto riguarda in particolare le Feste e i Giochi fatti con animali, vi é addirittura un sensibile arretramento rispetto alla precedente disciplina, dato che la condotta illecita risulterà punibile solo se lo spettacolo comporti sevizie per gli animali. Non crediamo che ci sia da rallegrarsi troppo di un simile disegno di legge, considerando anche che con questo tipo di approccio "ideologico" e poco avvertito sul piano tecnico si finisce con l'affermare principi astratti (per quanto validi), senza che poi si possano veramente realizzare e rendere effettivi. In generale comunque è sempre bene ribadire che, per quanto importanti siano certi interventi, l'avanzamento della civiltà umana nel rapportarsi alla natura e agli altri animali, non passa certo attraverso la criminalizzazione e la repressione, ma richiede anche e soprattutto sforzi e interventi in positivo, di tutela, protezione e promozione. Apprezziamo le intenzioni buone, ma vorremmo che queste costituissero concretamente un passo in avanti per la tutela dei diritti animali. S. Piero a Sieve - 20 febbraio 2003 - Leila Delle Case / Ufficio Stampa Movimento UNA ***2*** Osservazioni e proposte di modifica del Movimento U.N.A. UCCISIONE DI ANIMALI (art. 623 ter): "Chiunque per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi". a) rispetto a questo articolo riteniamo giusto eliminare per "fini di crudeltà", poiché restringe la configurazione del reato al caso che la morte sia stata intenzionalmente cagionata per scopi crudeli. MALTRATTAMENTO: (art 623 quater): "Chiunque, senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, ''incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale, valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili'', e' punito con il carcere tra tre a 12 mesi e con una multa da 2.500 a 10.000 euro." b) Crediamo giusto abolire l'inciso "senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge" posto che seviziare o incrudelire deve essere considerato di per sè criminale e non può mai essere autorizzato nè tantomeno necessario. c) Inoltre l'espressione: "tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili" è estremamente vaga; ed è la stessa dell'attuale formulazione dell'art 727. Quando si può dire che un certo comportamento è insopportabile per l'animale? (il termine insopportabile connota qualcosa di soggettivo), soprattutto nel caso che l'animale non mostri segni di sofferenza fisica. Crediamo che sostituire quella frase, con la più semplice: lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori contrari alla sua natura. eviti meno incertezze senza restringere l'ambito della tutela. fatta salva la necessità di mantenere il riferimento alle caratteristiche etologiche, unico elemento oggettivo in relazione al quale valutare la rilevanza penale del fatto DIVIETO DI IMPIEGO DI ANIMALI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE (Art 623 sexies): "Chiunque in luoghi privati, pubblici, o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione ……." La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo". d)Perché punire solo chi "organizza, promuove e dirige" e chi "effettua scommesse" e non anche chi "partecipa" ed "assiste"? DETENZIONE ILLECITA E ABBANDONO DI ANIMALI. (Art. 727): "Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, è punito con l'arresto …." e) Su questo nuovo art. 727, vi é da dire che se ne è ridotto l'ambito di applicazione, e che la condotta illecita è descritta in modo così vago "in condizioni incompatibili con la loro natura", che verranno a riproporsi tutti i dubbi applicativi che fin'ora hanno altamente limitato la concreta attuazione della vecchia formulazione. DIVIETI RELATIVI A VIDEORPRODUZIONI E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO (art. 727 bis): "Chiunque produce, importa esporta, acquista o espone al pubblico videoriproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino a un anno… Divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute alle università degli studi e alle istituzioni scientifiche". f) art 727 bis: riteniamo sia da abolire. Si tratta di una mostruosità giuridica, lesiva innanzitutto del diritto di informazione e cronaca. Immaginiamo se un giornale o un sito pubblica immagini di sevizie per una pubblica denuncia e si deve vedere incriminato a sua volta!! L'ultimo comma, sarebbe fonte di eterni dissidi e richiederebbe alla fine un ulteriore intervento normativo: e cioè cosa deve intendersi per "associazioni per la tutela degli animali riconosciute" ? Si tratta di associazioni riconosciute ai sensi del codice civile cioè associazioni con personalità giuridica? Oppure di un altro tipo di riconoscimento? E se si quale? Si tratta dello stesso tipo di accreditamento cui si riferiscono gli artt 6 e 8 del disegno sulle associazioni individuate con decreto cui affidare gli animali sequestrati e/o confiscati e cui destinare i proventi delle sanzioni? Non risulta infatti che vi sia un significativo fenomeno di consumo voluttuario di immagini di sevizie ad animali come accade per le immagini pedopornografiche, dove non si sa mai qual'è il confine tra la denuncia, la documentazione e il consumo voluttuario e, opportunamente, se ne censura anche la diffusione con uno scopo"informativo". Bisognerebbe anche far capire, in realtà, quanto sia necessario, per le associazioni animaliste, diffondere un certo tipo di immagini. In ogni caso questa discriminazione (nemmeno chiara), tra associazioni che possono farlo e altre che sarebbero perseguite non sembra sia accettabile, se il riconoscimento è riferito alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (L 349/1986). OBBLIGHI DEI MEDICI E DEI VETERINARI (Art. 3): "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa ecc" g) art 3: abolire le parole "salvo che il fatto costituisca reato" e prevedere l'obbligo di referto così come è previsto in generale dal codice penale. La formulazione sarebbe questa: Chiunque, avendo ecc ecc è punito con la sanzioni di cui all'art 365 comma 1 cp. AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI O CONFISCATI (Art. 6): "Gli animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata ordinata la confisca ai sensi……sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'ambiente e della tutela del territorio delle politiche agricole e forestali". h) l'art. 6 sembra veramente macchinoso e assolutamente inidoneo a garantire la sicurezza degli animali affidati. Per come è congegnata, la norma si presta alla nascita di "enti morali" formalmente a posto, ma di fatto con fini illeciti (come il trasferimento illecito degli animali all'estero).
***3*** 10 luglio 2004 Il commento di un legale del Movimento UNA alla nuova legge Il testo licenziato dal Senato sul maltrattamento degli animali presenta due evidenti e brutte novità rispetto a quello a suo tempo discusso e approvato dalla Camera dei Deputati, dove ora dovrà tornare. La prima novità consiste nel cambiamento della collocazione delle norme all'interno del codice penale, sempre nel libro secondo (dei delitti) ma non più dopo il titolo XII ("dei delitti contro le persone"), bensì dopo il titolo IX ("dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"). Il nuovo titolo infatti non è più XIIbis, come nel testo licenziato dalla Camera, ma IXbis. Questo mutamento "topografico" è significativo e non casuale. Se ne può cogliere la portata anche intuitivamente, se si osserva che la sofferenza animale veniva prima collocata subito dopo quella delle persone, mentre si trova ora nelle vicinanze della moralità pubblica e del buon costume. La rubrica poi, cioè il titoletto di presentazione delle norme, è modificata rispetto all'originario "delitti contro gli animali", in "delitti contro il sentimento per gli animali". Appare a questo punto evidente il senso dell'operazione culturale compiuta: il bene giuridico tutelato non è la vita e l'integrità psicofisica dell'animale, ma i sentimenti e la sensibilità dell'uomo nei confronti degli animali stessi. In questo modo, senza intervenire nel contenuto delle norme ma solo sul loro inquadramento e collocazione nel codice, si è spazzata via l'unica, vera, significativa innovazione che avevamo riscontrato nella nuova legge, un'innovazione importante, anche se di portata culturale più che di efficacia pratica. Il testo approvato dal Senato segna in questo modo un arretramento nel cammino verso una pieno riconoscimento degli interessi di cui gli animali sono portatori; in questo modo non sono ancora considerati degni di tutela giuridica di per sè, ma solo in via mediata, al fine di assicurare il rispetto dei sentimenti che noi umani nutriamo per loro. Niente di più. E quando la sofferenza degli animali non offenderà il sentimento comune (pensiamo alle tante feste e sagre in cui si abusa di animali) al Giudice non resterà che prendere atto che "il fatto non costituisce reato". Per il resto gli animali sono nel nostro ordinamento delle cose, beni mobili, o res, per usare i latino caro ai giuristi. non soggetti, ma solo oggetto di diritti, primo tra tutti, naturalmente, la proprietà. La seconda novità è perfidamente relegata tra le norme di attuazione del codice penale in un'articolo 19 ter che così recita: "Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali sugli animali" Con questa norma mi pare che si tenti di creare una zona franca di non applicazione delle nuove norme penali in tutti i campi di attività che comportano l'inflizione di sofferenza agli animali e che sono autorizzate dalla legge: caccia, vivisezione, allevamenti industriali, ecc. Ora, questa sorta di salvacondotto pare francamente eccessivo. Va da sè che in quanto autorizzate dalla legge, caccia, vivisezione ecc. non integrano di per sè i reati di maltrattamento o uccisione di animali. Questo non significa però che a chi esercita queste attività debba essere garantita una impunità a priori rispetto a qualunque comportamento. Un cacciatore, un vivisettore, un macellaio, un trasportatore, non possono comunque maltrattare un animale, infliggendogli sofferenze non necessariamente giustificate all'attività che sono autorizzati a compiere. E' chiaro che tenere animali in uno zoo non può costituire di per sè, sul piano giuridico, un maltrattamento; questo non significa però che non possa essere punito un guardiano dello zoo che infligge percosse o altre sofferenze a un animale. Ripeto: sapevamo già che caccia , pesca vivisezione ecc., in quanto attività autorizzate dalla legge non possono essere ricomprese tra quelle che la stessa legge punisce. Ma allora perché specificare che le nuove norme penali "non si applicano" a questi casi? Significa forse che un vivisettore può prendere a calci un animale prima di fare l'esperimento? O che un cacciatore può impiccare un animale ferito o lasciare che ci giochino i cani? Il rischio è proprio questo: che si voglia introdurre una scriminante generale a priori in relazione a tutte le ipotesi di maltrattamento o uccisione per crudeltà e senza necessità. E' molto importante opporsi a questa norma. Sarà il giudice a valutare caso per caso se il cacciatore è andato oltre il lecito, se lo sperimentatore scientifico abbia inflitto all'animale sofferenze gratuite, nel senso di non necessarie ai fini della ricerca (che sono quelli che giustificano e rendono lecita un'attività che altrimenti non lo sarebbe), se in uno zoo vengono inflitte sofferenze evitabili oltre a quella (che purtroppo la legge autorizza e rende lecita) derivante dal fatto stesso di essere reclusi in un habitat estraneo, e così via. Con questo art 19 ter, paradossalmente si garantirebbe un impunità assoluta a priori laddove invece bisogna vigilare ancora di più. Va quindi eliminato in quanto pericoloso e, nella migliori delle ipotesi inutile. La legge non punisce il maltrattamento e l'uccisione tout court, ma solo quando non c'è necessità e c'è crudeltà. In tali ipotesi va punito anche il cacciatore, il vivisettore, il direttore dello zoo ecc. perchè se agiscono con crudeltà e senza necessità vanno oltre ciò che la legge rende lecito e ricadono in pieno nell'illiceità penale. Avvocato Francesco Pisano / Movimento UNA
***4*** 10 luglio 2004 - Comunicato Stampa Animalisti Italiani Onlus - Movimento UNA - Uomo Natura Animali - Comitato Europeo Difesa Animali Onlus - LIDA - Progetto Gaia - Animal's Emergency - Collettivo Animalista - Lega Nazionale Difesa del Cane - Protezione Animali Legnano - MSP Ambiente ENTRA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SUI MALTRATTAMENTI: BUONA LEGGE CONTRO I COMBATTIMENTI - PESSIMA LEGGE PER 700 MILIONI DI ANIMALI ALLEVATI, VIVISEZIONATI, TORTURATI, SFRUTTATI. VERDI E MARGHERITA HANNO VOTATO CONTRO; I DS HANNO SCELTO L'ASTENSIONE. INGANNATI OLTRE 1 MILIONE DI ITALIANI CHE AVEVANO FIRMATO LE PETIZIONI DI ANIMALISTI ITALIANI E MOVIMENTO UNA. Roma, 8 luglio 2004 - La quasi totalità delle associazioni animaliste ed ambientaliste italiane condanna la nuova legge contro i maltrattamenti sugli animali approvata in via definitiva dal Senato. Oltre sessanta associazioni animaliste ed ambientaliste (tra cui LIDA, Comitato Europeo Difesa Animali, Animalisti Italiani, Movimento UNA, LIPU, Progetto Gaia... ), ritengono la legge sui maltrattamenti, dopo le vergognose ed antianimaliste modifiche apportate dalle Camere, un inaccettabile arretramento culturale e legislativo per il nostro Paese, un vero e proprio favore reso agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali. Sin dal titolo ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali") si evidenzia la scelta di una legge che NON riconosce alcun diritto e valore giuridico agli animali, ma continua a preferire una visione antropocentrica e discriminante eppure il primo testo, approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati nel gennaio 2003, titolava "Dei delitti contro gli animali"! Il testo attuale porta ad un sostanziale peggioramento della normativa per la maggior parte degli animali, con la conseguente riduzione della loro tutela, e ad una drastica riduzione delle possibilità di intervento da parte della vigilanza volontaria operata dalle associazioni. La nuova legge tutela solo i cani ed i gatti (prevedendo multe più severe o l'arresto per chi li maltratta), e reprime positivamente i combattimenti di animali e la vendita di pelli o pellicce di cane e gatto: per questo motivo le associazioni animaliste avevano chiesto lo stralcio e l'approvazione di queste sole parti della legge, senza intaccare l'attuale articolo 727 del Codice Penale in materia di maltrattamento di animali. Per il resto questa brutta Legge: · LIMITA l'applicazione delle norme per i reati più gravi, ai soli animali da affezione, escludendo esplicitamente ogni applicazione delle sanzioni previste in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali; questo permetterà in futuro di aprire deroghe sempre più larghe, a mano a mano che verranno emanate "leggi speciali" ad hoc per questo o quel gruppo di pressione economico. · MANTIENE UN'UNICA NORMA ancora applicabile a tutti gli animali: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista già nel vecchio articolo 727 del Codice Penale, che ora però deve essere ANCHE produttiva di gravi sofferenze, vera e propria prova diabolica, che la renderà inapplicabile nella gran parte dei casi (non sono inoltre più previste né aggravanti, né la confisca degli animali come nel vecchio articolo 727 del codice penale). · PERMETTE di autorizzare feste e manifestazioni che utilizzano animali vivi anche se queste comportano strazio o sevizie agli animali. Su richiesta delle regioni infatti, tali manifestazioni potranno essere escluse dalla nuova normativa per la loro importanza "storico-culturale" (in questo modo potrebbero essere legalizzate feste come la crudele corsa dei buoi di Chieuti, palii ecc…); · PUNISCE l'organizzazione e la promozione di feste e spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali, ma NON LA SEMPLICE PARTECIPAZIONE (che andrebbe quantomeno punita come favoreggiamento di tali reati); I Verdi alla Camera hanno votato contro il progetto di legge dichiarando fra l'altro che gli elementi negativi di questo testo sopravanzano decisamente quelli positivi. "Non possiamo accettare - ribadiscono le associazioni - che la maggiore tutela per i maltrattamenti "privati", cioè quelli in massima parte rivolti verso gli animali da affezione, giunga a scapito di un peggioramento per tutti gli altri animali. Come questo possa essere accettato, come ragione sufficiente per sostenere l'approvazione di un simile sgorbio giuridico, è quantomeno singolare e oggetto di forti dubbi per chi si batte da anni affinché l'Italia possa finalmente dotarsi di una legge moderna e culturalmente avanzata, al passo con l'Europa e nel totale rispetto della natura. Perché, dunque, la Camera ed il Senato hanno stravolto la legge, peggiorandola di volta in volta, approvando soltanto le modifiche provenienti dalle lobby antianimaliste? Perchè nessuno ha mai voluto tener conto delle richieste di miglioramento del testo di legge, e del milione e centomila italiani che avevano firmato la petizione di Animalisti Italiani e Movimento UNA per l'approvazione di una vera legge dalla parte degli animali?". Leila Delle Case / Ufficio Stampa Movimento UNA