venerdì 17 agosto 2018
Legge Maltrattamenti: uno sbaglio annunciato
Legge
Maltrattamenti: uno sbaglio annunciato
Correva
l’anno 2003/2004. Anche il Movimento UNA (a livello nazionale e locale) si
espresse sul dibattito circa la modifica dell’art. 727 del Codice Penale
attuata tramite la Legge 189/2004. Legge della quale oggi da più parti (e per
fortuna!) si chiede una sostanziale revisione, non essendo assolutamente
soddisfacente per assicurare giustizia e tutela agli animali. Noi non possiamo
che essere d’accordo dal momento che, insieme a diverse altre associazioni
(come si può leggere nei vecchi comunicati stampa di seguito riportati),
avevamo già espresso non poche criticità e chiare negatività di alcuni
cambiamenti introdotti con quella modifica.
Non resta
che sperare (e lavorare) perché si possa rimediare oggi ai danni fatti 14 anni
fa non ascoltando associazioni che sapevano quello che dicevano.
UNA CREMONA ONLUS
***1*** 1
marzo 2003 - Comunicato Stampa Amare considerazioni del
Movimento U.N.A. in merito alle modifiche all'articolo 727. "Non siamo soddisfatti del nuovo testo della proposta per la
modifica dell'art. 727 in materia di maltrattamenti animale, -
afferma Ebe Dalle Fabbriche, Presidente del Movimento UNA e prosegue - Diversi punti lasciano perplessità altri determinano addirittura
un passo indietro. Non è sufficiente sapere che ora è prevista la reclusione:
basta leggere il testo per capire che occorre apportare delle modifiche".
L'inaugurazione a Roma, della Campagna Attenti all'Uomo
il 20 Luglio del 2000, insieme a Marina Morgan, ha segnato una data importante
per l'animalismo italiano. La campagna nazionale del Movimento UNA e del
Coordinamento Nazionale di Associazioni Animaliste, si proponeva come obiettivo
di allineare l'Italia ad altri Paesi europei, dove i maltrattamenti sugli
animali sono puniti anche con la reclusione, pur consapevoli delle difficoltà
che avremmo dovuto affrontare. Le date nazionali periodiche, organizzate
nell'ambito, insieme a un lavoro incessante svoltosi durante questi anni, hanno
creato una massima diffusione e sensibilizzazione capillare e costante. Le
associazioni animaliste che vi hanno aderito hanno lavorato in maniera
esemplare e instancabile, così come i singoli cittadini che hanno raccolto
firme autonomamente e contribuito a diffondere l'idea e l'esigenza di una
tutela maggiore nei confronti degli animali. Le adesioni sono state
sorprendenti, segno inequivocabile di una ormai matura consapevolezza dei
diritti degli animali a livello politico e sociale. Ci
sentiamo in dovere a questo punto, proprio per gli impegni presi con i 600.00
cittadini che hanno firmato, di esprimere apertamente perplessità e rendere
note alcune delle nostre osservazioni, frutto di un'attenta analisi del il
testo unificato delle proposte di legge a tutela degli animali, recentemente
approvato alla Camera. Le legittime attese, nutrite dalle associazioni
animaliste e da quanti, semplici cittadini o studiosi, si attendevano una
modifica che fosse espressione di un più elevato senso di civiltà, sono state,
solo in minima parte soddisfatte. Con la collaborazione dei nostri legali
abbiamo potuto analizzare attentamente il testo approvato alla Camera ed
esprimere complessivamente un parere non propriamente favorevole. Dal punto di
vista tecnico giuridico il testo è stato definito criticabile, con alcuni
aspetti veramente pessimi, che sembrano cozzare contro principi cardine del
diritto penale sanciti nella costituzione. Ad esempio, per quanto riguarda in
particolare le Feste e i Giochi fatti con animali, vi é addirittura un
sensibile arretramento rispetto alla precedente disciplina, dato che la
condotta illecita risulterà punibile solo se lo spettacolo comporti sevizie per
gli animali. Non crediamo che ci sia da rallegrarsi troppo di un simile disegno
di legge, considerando anche che con questo tipo di approccio "ideologico"
e poco avvertito sul piano tecnico si finisce con l'affermare principi astratti
(per quanto validi), senza che poi si possano veramente realizzare e rendere
effettivi. In generale comunque è sempre bene ribadire che, per quanto
importanti siano certi interventi, l'avanzamento della civiltà umana nel
rapportarsi alla natura e agli altri animali, non passa certo attraverso la
criminalizzazione e la repressione, ma richiede anche e soprattutto sforzi e
interventi in positivo, di tutela, protezione e promozione. Apprezziamo le
intenzioni buone, ma vorremmo che queste costituissero concretamente un passo
in avanti per la tutela dei diritti animali. S. Piero a Sieve - 20 febbraio
2003 - Leila Delle Case / Ufficio Stampa Movimento UNA ***2*** Osservazioni e
proposte di modifica del Movimento U.N.A. UCCISIONE DI
ANIMALI (art. 623 ter): "Chiunque per fini
di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a
18 mesi". a) rispetto a questo articolo riteniamo giusto eliminare per "fini di crudeltà", poiché
restringe la configurazione del reato al caso che la morte sia stata
intenzionalmente cagionata per scopi crudeli. MALTRATTAMENTO:
(art 623 quater): "Chiunque, senza
necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, ''incrudelisce verso un
animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale,
valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a
comportamenti, fatiche o lavori insopportabili'', e' punito con il carcere tra
tre a 12 mesi e con una multa da 2.500 a 10.000 euro." b)
Crediamo giusto abolire l'inciso "senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla
legge" posto che seviziare o
incrudelire deve essere considerato di per sè criminale e non può mai essere
autorizzato nè tantomeno necessario. c) Inoltre l'espressione: "tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le
caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori
insopportabili" è estremamente vaga;
ed è la stessa dell'attuale formulazione dell'art 727. Quando
si può dire che un certo comportamento è insopportabile per l'animale?
(il termine insopportabile connota qualcosa di soggettivo),
soprattutto nel caso che l'animale non mostri segni di sofferenza fisica.
Crediamo che sostituire quella frase, con la più semplice: lo
sottopone a comportamenti, fatiche o lavori contrari alla sua natura.
eviti meno incertezze senza restringere l'ambito della tutela. fatta salva la
necessità di mantenere il riferimento alle caratteristiche
etologiche, unico elemento oggettivo in relazione al quale valutare
la rilevanza penale del fatto DIVIETO DI IMPIEGO DI ANIMALI
IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE (Art 623 sexies): "Chiunque in luoghi privati, pubblici, o aperti al pubblico,
organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o
in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione ……."
La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro
partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente
articolo". d)Perché punire solo chi
"organizza, promuove e dirige" e chi "effettua scommesse" e non anche chi "partecipa"
ed "assiste"?
DETENZIONE ILLECITA E ABBANDONO DI ANIMALI. (Art. 727): "Chiunque detiene uno o più animali in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini alla cattività, è punito con l'arresto …." e)
Su questo nuovo art. 727, vi é da dire che se ne è ridotto
l'ambito di applicazione, e che la condotta
illecita è descritta in modo così vago "in
condizioni incompatibili con la loro natura", che verranno a
riproporsi tutti i dubbi applicativi che fin'ora hanno altamente limitato la
concreta attuazione della vecchia formulazione. DIVIETI
RELATIVI A VIDEORPRODUZIONI E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO (art. 727 bis): "Chiunque produce, importa esporta, acquista o espone al
pubblico videoriproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o
immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino a un
anno… Divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la
tutela degli animali riconosciute alle università degli studi e alle
istituzioni scientifiche". f) art 727 bis:
riteniamo sia da abolire. Si tratta di una mostruosità
giuridica, lesiva innanzitutto del diritto di informazione e
cronaca. Immaginiamo se un giornale o un sito pubblica immagini di sevizie per
una pubblica denuncia e si deve vedere incriminato a sua volta!! L'ultimo
comma, sarebbe fonte di eterni dissidi e richiederebbe alla fine un ulteriore
intervento normativo: e cioè cosa deve intendersi per "associazioni
per la tutela degli animali riconosciute" ? Si tratta di
associazioni riconosciute ai sensi del codice civile cioè associazioni con
personalità giuridica? Oppure di un altro tipo di riconoscimento? E se si
quale? Si tratta dello stesso tipo di accreditamento cui si riferiscono gli
artt 6 e 8 del disegno sulle associazioni individuate con decreto cui affidare
gli animali sequestrati e/o confiscati e cui destinare i proventi delle
sanzioni? Non risulta infatti che vi sia un significativo fenomeno di consumo
voluttuario di immagini di sevizie ad animali come accade per le immagini
pedopornografiche, dove non si sa mai qual'è il confine tra la denuncia, la
documentazione e il consumo voluttuario e, opportunamente, se ne censura anche
la diffusione con uno scopo"informativo". Bisognerebbe anche far capire,
in realtà, quanto sia necessario, per le associazioni animaliste, diffondere un
certo tipo di immagini. In ogni caso questa discriminazione
(nemmeno chiara), tra associazioni che possono farlo e
altre che sarebbero perseguite non sembra sia accettabile, se il riconoscimento
è riferito alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (L 349/1986). OBBLIGHI DEI MEDICI E DEI VETERINARI (Art. 3): "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque avendo
nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per
lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne
all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa ecc" g)
art 3: abolire le parole "salvo che il fatto
costituisca reato" e prevedere l'obbligo
di referto così come è previsto in generale dal codice penale. La
formulazione sarebbe questa: Chiunque, avendo ecc ecc è punito con la sanzioni
di cui all'art 365 comma 1 cp. AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI
SEQUESTRATI O CONFISCATI (Art. 6): "Gli
animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata ordinata la confisca
ai sensi……sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che
ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da
adottare di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'ambiente e della tutela
del territorio delle politiche agricole e forestali". h) l'art.
6 sembra veramente macchinoso e assolutamente inidoneo a
garantire la sicurezza degli animali affidati. Per come è
congegnata, la norma si presta alla nascita di "enti morali" formalmente
a posto, ma di fatto con fini illeciti (come il trasferimento illecito degli
animali all'estero).
***3*** 10
luglio 2004 Il commento di un legale del Movimento UNA alla
nuova legge Il testo licenziato dal Senato sul maltrattamento degli
animali presenta due evidenti e brutte novità rispetto a quello a suo tempo
discusso e approvato dalla Camera dei Deputati, dove ora dovrà tornare. La
prima novità consiste nel cambiamento della collocazione delle norme all'interno
del codice penale, sempre nel libro secondo (dei delitti) ma non più dopo il
titolo XII ("dei delitti contro le persone"), bensì dopo il titolo IX
("dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"). Il
nuovo titolo infatti non è più XIIbis, come nel testo licenziato dalla Camera,
ma IXbis. Questo mutamento "topografico" è significativo e non
casuale. Se ne può cogliere la portata anche intuitivamente, se si osserva che
la sofferenza animale veniva prima collocata subito dopo quella delle persone,
mentre si trova ora nelle vicinanze della moralità pubblica e del buon costume.
La rubrica poi, cioè il titoletto di presentazione delle norme, è modificata
rispetto all'originario "delitti contro gli animali", in "delitti
contro il sentimento per gli animali". Appare a questo punto evidente il
senso dell'operazione culturale compiuta: il bene giuridico tutelato non è la
vita e l'integrità psicofisica dell'animale, ma i sentimenti e la sensibilità
dell'uomo nei confronti degli animali stessi. In questo modo, senza intervenire
nel contenuto delle norme ma solo sul loro inquadramento e collocazione nel
codice, si è spazzata via l'unica, vera, significativa innovazione che avevamo
riscontrato nella nuova legge, un'innovazione importante, anche se di portata
culturale più che di efficacia pratica. Il testo approvato dal Senato segna in
questo modo un arretramento nel cammino verso una pieno riconoscimento degli
interessi di cui gli animali sono portatori; in questo modo non sono ancora
considerati degni di tutela giuridica di per sè, ma solo in via mediata, al
fine di assicurare il rispetto dei sentimenti che noi umani nutriamo per loro.
Niente di più. E quando la sofferenza degli animali non offenderà il sentimento
comune (pensiamo alle tante feste e sagre in cui si abusa di animali) al
Giudice non resterà che prendere atto che "il fatto non costituisce
reato". Per il resto gli animali sono nel nostro ordinamento delle cose,
beni mobili, o res, per usare i latino caro ai giuristi. non soggetti, ma solo
oggetto di diritti, primo tra tutti, naturalmente, la proprietà. La seconda
novità è perfidamente relegata tra le norme di attuazione del codice penale in
un'articolo 19 ter che così recita: "Le disposizioni del titolo IX-bis del
Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali
sugli animali" Con questa norma mi pare che si tenti di creare una zona
franca di non applicazione delle nuove norme penali in tutti i campi di
attività che comportano l'inflizione di sofferenza agli animali e che sono
autorizzate dalla legge: caccia, vivisezione, allevamenti industriali, ecc.
Ora, questa sorta di salvacondotto pare francamente eccessivo. Va da sè che in
quanto autorizzate dalla legge, caccia, vivisezione ecc. non integrano di per
sè i reati di maltrattamento o uccisione di animali. Questo non significa però
che a chi esercita queste attività debba essere garantita una impunità a priori
rispetto a qualunque comportamento. Un cacciatore, un vivisettore, un
macellaio, un trasportatore, non possono comunque maltrattare un animale,
infliggendogli sofferenze non necessariamente giustificate all'attività che
sono autorizzati a compiere. E' chiaro che tenere animali in uno zoo non può
costituire di per sè, sul piano giuridico, un maltrattamento; questo non
significa però che non possa essere punito un guardiano dello zoo che infligge
percosse o altre sofferenze a un animale. Ripeto: sapevamo già che caccia ,
pesca vivisezione ecc., in quanto attività autorizzate dalla legge non possono
essere ricomprese tra quelle che la stessa legge punisce. Ma allora perché
specificare che le nuove norme penali "non si applicano" a questi
casi? Significa forse che un vivisettore può prendere a calci un animale prima
di fare l'esperimento? O che un cacciatore può impiccare un animale ferito o
lasciare che ci giochino i cani? Il rischio è proprio questo: che si voglia
introdurre una scriminante generale a priori in relazione a tutte le ipotesi di
maltrattamento o uccisione per crudeltà e senza necessità. E' molto importante
opporsi a questa norma. Sarà il giudice a valutare caso per caso se il
cacciatore è andato oltre il lecito, se lo sperimentatore scientifico abbia
inflitto all'animale sofferenze gratuite, nel senso di non necessarie ai fini
della ricerca (che sono quelli che giustificano e rendono lecita un'attività
che altrimenti non lo sarebbe), se in uno zoo vengono inflitte sofferenze
evitabili oltre a quella (che purtroppo la legge autorizza e rende lecita)
derivante dal fatto stesso di essere reclusi in un habitat estraneo, e così
via. Con questo art 19 ter, paradossalmente si garantirebbe un impunità
assoluta a priori laddove invece bisogna vigilare ancora di più. Va quindi
eliminato in quanto pericoloso e, nella migliori delle ipotesi inutile. La
legge non punisce il maltrattamento e l'uccisione tout court, ma solo quando
non c'è necessità e c'è crudeltà. In tali ipotesi va punito anche il
cacciatore, il vivisettore, il direttore dello zoo ecc. perchè se agiscono con
crudeltà e senza necessità vanno oltre ciò che la legge rende lecito e ricadono
in pieno nell'illiceità penale. Avvocato Francesco Pisano /
Movimento UNA
***4*** 10
luglio 2004 - Comunicato Stampa Animalisti Italiani Onlus - Movimento UNA -
Uomo Natura Animali - Comitato Europeo Difesa Animali Onlus - LIDA - Progetto
Gaia - Animal's Emergency - Collettivo Animalista - Lega Nazionale Difesa del
Cane - Protezione Animali Legnano - MSP Ambiente ENTRA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE
SUI MALTRATTAMENTI: BUONA LEGGE CONTRO I COMBATTIMENTI - PESSIMA LEGGE PER 700
MILIONI DI ANIMALI ALLEVATI, VIVISEZIONATI, TORTURATI, SFRUTTATI. VERDI E
MARGHERITA HANNO VOTATO CONTRO; I DS HANNO SCELTO L'ASTENSIONE. INGANNATI OLTRE
1 MILIONE DI ITALIANI CHE AVEVANO FIRMATO LE PETIZIONI DI ANIMALISTI ITALIANI E
MOVIMENTO UNA. Roma, 8 luglio 2004 - La quasi
totalità delle associazioni animaliste ed ambientaliste italiane condanna la
nuova legge contro i maltrattamenti sugli animali approvata in via definitiva
dal Senato. Oltre sessanta associazioni animaliste ed ambientaliste (tra cui
LIDA, Comitato Europeo Difesa Animali, Animalisti Italiani, Movimento UNA,
LIPU, Progetto Gaia... ), ritengono la legge sui maltrattamenti, dopo le
vergognose ed antianimaliste modifiche apportate dalle Camere, un inaccettabile
arretramento culturale e legislativo per il nostro Paese, un vero e proprio
favore reso agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali.
Sin dal titolo ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali")
si evidenzia la scelta di una legge che NON riconosce alcun diritto e valore
giuridico agli animali, ma continua a preferire una visione antropocentrica e
discriminante eppure il primo testo, approvato all'unanimità dalla Camera dei
Deputati nel gennaio 2003, titolava "Dei delitti contro gli animali"!
Il testo attuale porta ad un sostanziale peggioramento della normativa per la
maggior parte degli animali, con la conseguente riduzione della loro tutela, e
ad una drastica riduzione delle possibilità di intervento da parte della
vigilanza volontaria operata dalle associazioni. La nuova legge tutela solo i
cani ed i gatti (prevedendo multe più severe o l'arresto per chi li maltratta),
e reprime positivamente i combattimenti di animali e la vendita di pelli o
pellicce di cane e gatto: per questo motivo le associazioni animaliste avevano
chiesto lo stralcio e l'approvazione di queste sole parti della legge, senza
intaccare l'attuale articolo 727 del Codice Penale in materia di maltrattamento
di animali. Per il resto questa brutta Legge: · LIMITA
l'applicazione delle norme per i reati più gravi, ai soli animali da affezione,
escludendo esplicitamente ogni applicazione delle sanzioni
previste in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione,
sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e in tutti i
casi previsti da leggi speciali sugli animali; questo permetterà in
futuro di aprire deroghe sempre più larghe, a mano a mano che verranno emanate "leggi
speciali" ad hoc per questo o quel gruppo di pressione economico. · MANTIENE UN'UNICA NORMA ancora applicabile a tutti gli
animali: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista
già nel vecchio articolo 727 del Codice Penale, che ora
però deve essere ANCHE produttiva di gravi sofferenze, vera e propria prova
diabolica, che la renderà inapplicabile nella gran parte dei casi
(non sono inoltre più previste né aggravanti, né la confisca degli animali come
nel vecchio articolo 727 del codice penale). · PERMETTE di
autorizzare feste e manifestazioni che utilizzano animali vivi anche se queste
comportano strazio o sevizie agli animali. Su richiesta delle
regioni infatti, tali manifestazioni potranno essere escluse dalla nuova
normativa per la loro importanza "storico-culturale" (in questo modo
potrebbero essere legalizzate feste come la crudele corsa dei buoi di Chieuti,
palii ecc…); · PUNISCE l'organizzazione e la promozione di
feste e spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali, ma NON LA
SEMPLICE PARTECIPAZIONE (che andrebbe quantomeno punita come
favoreggiamento di tali reati); I Verdi alla Camera hanno
votato contro il progetto di legge dichiarando fra l'altro che gli
elementi negativi di questo testo sopravanzano decisamente quelli positivi. "Non possiamo accettare - ribadiscono le associazioni - che
la maggiore tutela per i maltrattamenti "privati", cioè quelli in
massima parte rivolti verso gli animali da affezione, giunga a scapito di un
peggioramento per tutti gli altri animali. Come questo possa essere
accettato, come ragione sufficiente per sostenere l'approvazione di un simile
sgorbio giuridico, è quantomeno singolare e oggetto di forti dubbi per chi si
batte da anni affinché l'Italia possa finalmente dotarsi di una legge moderna e
culturalmente avanzata, al passo con l'Europa e nel totale rispetto della
natura. Perché, dunque, la Camera ed il Senato hanno stravolto la legge,
peggiorandola di volta in volta, approvando soltanto le modifiche provenienti
dalle lobby antianimaliste? Perchè nessuno ha mai voluto tener conto delle
richieste di miglioramento del testo di legge, e del milione e centomila
italiani che avevano firmato la petizione di Animalisti Italiani e Movimento
UNA per l'approvazione di una vera legge dalla parte degli animali?". Leila Delle Case / Ufficio Stampa Movimento UNA
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